Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è diretta a introdurre una nuova disciplina dei reati di violenza sessuale, sia delineando un nuovo inquadramento sistematico della relativa categoria, sia inasprendo le pene previste dal vigente codice penale nonché dettando specifiche disposizioni processuali e sanzionatorie.
      Lo scopo principale di questo intervento è legato alla necessità di dare un segnale di forza e intransigenza nei confronti di chi si rende colpevole di reati tanto infamanti, anche in considerazione dell'aumento degli episodi di violenza commessi in danno delle vittime e, sempre più spesso, delle donne.
      Peraltro questi reati, oltre a provocare seri danni alla incolumità individuale, incidono anche sulla integrità psicologica della vittima rischiando di provocare un danno permanente alla sua vita. In ragione di questo, sembra giusto e doveroso parlare di una vera e propria «morte psicologica» della vittima, che difficilmente riuscirà a tornare alla sua vita normale dopo aver subìto violenza.
      Tali considerazioni di fondo hanno portato a compiere una scelta sistematica di notevole rilievo, con l'abrogazione delle figure di reato attualmente contenute nella sezione II del capo III del titolo XII (concernente i delitti contro la libertà individuale) e il contestuale inserimento delle fattispecie di reato in esame nel capo I (concernente i delitti contro la vita e l'incolumità individuale) del medesimo titolo XII del libro II del codice penale (delitti contro la persona).
      In tal modo la materia della violenza sessuale non rientrerebbe più nei delitti contro la libertà personale, ma si troverebbe ad essere inserita tra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, al pari dell'omicidio e delle lesioni personali.
      La proposta di legge, oltre alla nuova configurazione sistematica, incide sulle

 

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pene oggi previste, innalzandole in nome di una finalità retributiva della pena troppo spesso dimenticata e nella convinzione che siano necessarie punizioni severe nei confronti di chi si rende colpevole di reati tanto infamanti.
      Infine, la proposta di legge contiene una previsione innovativa per la ritenuta necessità di intervenire con strumenti efficaci che vadano ben oltre la severità punitiva e siano in grado di rimuovere una piaga sociale che rappresenta un costante pericolo a danno della vita e dell'incolumità individuale, oltre che della libertà fisica e psichica delle persone. Per tale motivo, viene introdotto il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale per i soggetti condannati per i reati di violenza sessuale, di gruppo oppure a danno di minori.
      Passando all'esame delle singole disposizioni, l'articolo 1 abroga gli articoli 609-bis e seguenti del codice penale, mentre l'articolo 2 provvede al nuovo inquadramento sistematico dei reati di violenza sessuale nel capo I del titolo XII del libro II del codice penale, subito dopo l'articolo 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto).
      In generale, sono state aumentate le pene attualmente previste e contestualmente ridotti gli effetti di talune circostanze attenuanti, in modo da precludere l'accesso a forme di premialità previste dal codice penale o il ricorso alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.
      In particolare l'articolo 3, introducendo l'articolo 586-bis del codice penale, disciplina il reato di violenza sessuale attualmente previsto dall'articolo 609-bis, con l'aumento nel minimo e nel massimo della pena irrogata e la previsione di una maggiore discrezionalità del giudice nella concessione delle attenuanti, nonché con l'aumento della pena fino alla metà in caso di recidiva.
      L'articolo 4, introducendo l'articolo 586-ter del codice penale, modifica parzialmente la disciplina delle circostanze aggravanti di questo reato prevedendo un aumento delle pene di base e delle pene minime per casi di particolare gravità (Lesioni gravi o gravissime).
      L'articolo 5 introduce l'articolo 586-quater del codice penale e riproduce il contenuto dell'articolo 609-quater (Atti sessuali con minorenne), come recentemente modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET), che ha ampliato la categoria dei soggetti che compiono atti sessuali con minori di sedici anni per colpire tutta la gamma possibile di coloro che possono abusare della loro posizione di fiducia, autorità e influenza nei confronti del minore.
      L'articolo 6 riproduce, con la nuova numerazione di articolo 586-quinquies, il contenuto dell'articolo 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice penale.
      L'articolo 7 introduce una nuova disposizione, l'articolo 586-sexies del codice penale, in tema di «molestie sessuali», diretta a colpire chiunque costringe taluno ad assistere ad atti sessuali e a sancire una pena aggravata nel caso la persona offesa abbia una età inferiore ai quattordici o ai dieci anni.
      L'articolo 8 introduce l'articolo 586-septies del codice penale in tema di «ignoranza dell'età della persona offesa», inserendolo tra i reati per i quali il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.
      L'articolo 9, introducendo l'articolo 586-octies del codice penale, riprende il contenuto della modifica attuata con la citata legge n. 38 del 2006 che, sulla procedibilità d'ufficio per reati sessuali su minori, ne ha ampliato le ipotesi ai casi in cui la violenza sia commessa su minore di anni diciotto anziché di quattordici, come era previsto prima della riforma.
      L'articolo 10, introducendo l'articolo 586-nonies del codice penale, inasprisce le pene della violenza sessuale di gruppo, oggi prevista dall'articolo 609-octies, fino alla previsione dell'ergastolo nel caso di morte della vittima.
      Le principali differenze con la disciplina attuale attengono all'assenza della espressa definizione delle fattispecie di
 

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violenza sessuale di gruppo (attualmente qualificata come «partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis») e all'eliminazione della diminuzione di pena oggi prevista per i semplici partecipanti, che ha rappresentato troppo spesso una efficace via di fuga per coloro che si sono trincerati dietro di essa, adducendo di essersi limitati ad assistere allo stupro perpetrato da altri. Si ritiene che tale linea di difesa non possa essere tollerata oltre e sia compito del legislatore dare un segnale preciso in tale senso.
      Dal punto di vista procedurale, l'articolo 11 prevede l'arresto obbligatorio per tutti i casi di violenza sessuale, sia quando viene commessa nelle forme aggravate sia quando viene commessa a danno di minori oppure dal «branco».
      Inoltre, in ragione della esigenza di celebrare nel più breve tempo possibile i relativi processi, si prevede l'applicazione del rito direttissimo. Tale rito, infatti, non riveste carattere premiale ed è azionabile unilateralmente e unicamente dal pubblico ministero. Esso, come il giudizio immediato, salta l'udienza preliminare, con economia di tempo e di attività processuali, e affluisce direttamente innanzi al giudice dibattimentale. In presenza dei reati di violenza sessuale, si reputa che la scelta di questo rito rappresenti un valido ausilio non solo nei confronti delle vittime, evitando loro il trauma di dover rivivere a distanza di tanto tempo drammatiche esperienze, ma soprattutto sia utile sotto il profilo della difesa sociale per evitare che i colpevoli possano nuocere ulteriormente.
      I commi 2 e 3 del medesimo articolo 11 prevedono l'esclusione della possibilità di chiedere il patteggiamento e l'inapplicabilità dei benefìci previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, allo scopo di far scontare interamente le pene inflitte con sentenza definitiva per tali reati senza possibilità di usufruire di benefìci quali l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà o la liberazione anticipata.
      L'articolo 12 dispone che al cittadino straniero, in caso di condanna per i delitti in oggetto, si applichi la sanzione accessoria dell'espulsione dal territorio dello Stato prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
      Da ultimo, l'articolo 13 prevede che i soggetti resisi responsabili dei reati di violenza sessuale siano sottoposti al trattamento del blocco androgenico totale, con la somministrazione di farmaci adeguati, previa valutazione del giudice che tenga conto della personalità e della pericolosità sociale del reo oppure dei suoi rapporti con la vittima del reato.
      Naturalmente il trattamento del blocco androgenico totale dovrà essere inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che si dovrà avvalere dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
      In chiusura, l'articolo 14, qualificando il suddetto trattamento farmacologico come misura di sicurezza detentiva, dispone che venga associato a una terapia di recupero psicoterapeutico per un equivalente periodo di tempo.
 

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